1 Settembre, 2024
Uber «servizio nel settore dei trasporti»

Sentenza UE sulla piattaforma Uber: non un servizio di commercio elettronico ma di trasporti. Il servizio di Uber «deve essere considerato parte integrante di un servizio complessivo in cui l’elemento principale è un servizio di trasporto e, di conseguenza, rispondente non alla qualificazione di «servizio della società dell’informazione», ma di «servizio nel settore dei trasporti»

La sentenza riguarda una specifica applicazione di Uber, attivo in un numero limitato di paesi europei (non in Italia). Ma rappresenta un precedente giurisprudenziale importante, applicabile anche ad altre realtà della sharing economy.

 

– Corte di giustizia Ue – mercoledì 20 dicembre 2017 – ha esaminato Sentenza C-434/15 su Taxi e Uber le cui Questioni pregiudiziali sono:

Atteso che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, esclude le attività di trasporto dall’ambito di applicazione di tale direttiva, se l’attività di intermediazione tra il proprietario di un veicolo e la persona che deve effettuare spostamenti all’interno di una città, attività che la convenuta svolge con fini di lucro e attraverso la gestione di mezzi informatici — interfaccia e applicazione di programmi informatici («smartphone e piattaforme tecnologiche», usando i termini della convenuta) — che consentono a tali persone di mettersi in contatto, debba essere considerata una mera attività di trasporto, un servizio elettronico di intermediazione o un servizio della società dell’informazione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione.

Con riguardo alla determinazione della natura giuridica di tale attività [,] se essa possa essere parzialmente considerata un servizio della società dell’informazione e, in caso affermativo, se il servizio [OR 7] elettronico di intermediazione debba beneficiare del principio di libera prestazione dei servizi garantito dal diritto dell’Unione, in particolare dall’articolo 56 TFUE e dalle direttive 2006/123/CE e 2000/31/CE.

Qualora si ritenesse che il servizio prestato dalla UBER SYSTEMS SPAIN, S.L. non sia un servizio di trasporto e rientri quindi nelle ipotesi contemplate dalla direttiva 2006/123, se il contenuto dell’articolo 15 della legge sulla concorrenza sleale — relativo alla violazione delle norme che disciplinano l’attività concorrenziale — sia contrario alla direttiva 2006/123, in particolare al suo articolo 9 relativo alla libertà di stabilimento e ai regimi di autorizzazione, laddove rinvia a leggi o a norme giuridiche interne senza tenere conto del fatto che il regime per il rilascio delle licenze, delle autorizzazioni o dei permessi non può essere in alcun modo restrittivo o sproporzionato, ossia non può ostacolare in maniera irragionevole il principio della libertà di stabilimento.

Per il caso in cui si confermasse che la direttiva 2000/31/CE è applicabile al servizio prestato dalla UBER SYSTEM SPAIN, S.L., se le restrizioni imposte da uno Stato membro alla libera prestazione di un servizio elettronico di intermediazione proveniente da un altro Stato membro, vuoi subordinando la prestazione del servizio al rilascio di un’autorizzazione o di una licenza, vuoi sotto forma di un provvedimento giudiziale di cessazione della prestazione del servizio elettronico di intermediazione pronunciato sul fondamento della normativa nazionale in materia di concorrenza sleale, costituiscano misure valide in deroga all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31/CE ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva.

Per la documentazione:

CURIA – Documenti taxi in italiano

Per il comunicato stampa in lingua italiana:

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-12/cp170136it.pdf

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