2 Giugno, 2023
Legge di Bilancio 2018: welfare aziendale e spese di trasporto

Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente “le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro, o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute […] per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari”. Lo prevede la legge di Bilancio 2018 , che ha modificato la disciplina di cui all’art. 51 TUIR. Le nuove disposizioni introducono alcune novità rispetto al passato.

L’articolo 4 reintroduce la detraibilità al 19%, prevista in passato per i soli anni 2008 e 2009, delle spese, fino a un massimo di 250 euro, sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Si introducono invece, per la prima volta, le agevolazioni fiscali per i “buoni TPL”: le somme rimborsate o sostenute dal datore di lavoro per l’acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale del dipendente e dei familiari non concorrono a formare reddito di lavoro.

Il comma 1 lettera a) punto 1) introduce la nuova lettera i-decies) al comma 1 dell’articolo 15, in materia di detrazioni per oneri, del TUIR (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) per prevedere una nuova fattispecie di detraibilità dall’imposta lorda relativa alle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19% per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 250 euro annui.

L’articolo 1, comma 309 della legge n. 244 del 27 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) aveva introdotto per le spese sostenute, entro il 31 dicembre 2008 (termine prorogato al 31/12/2009, dal comma 7 dell’art. 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203), per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale una detrazione dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19% per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro.

Come già precisato in passato dall’Agenzia dell’entrate (Agenzia delle entrate, (2008). “Nuove agevolazioni fiscali per la famiglia”) per “abbonamento” si intende il titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato.

Il comma 1 lettera a) punto 2) stabilisce che la detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari a carico, a tal fine nel comma 2 dell’articolo 15 le parole “e i-sexies” sono sostituite dalle seguenti: “, i-sexies e i-decies”. La disposizione prevede inoltre che il limite massimo di detrazione di 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico, a tal fine le parole “per gli oneri di cui alla lettera f) (del citato articolo 15 [NdA] il limite complessivo ivi stabilito” sono sostituite dalle seguenti: “per gli oneri di cui alle lettere f) e i-decies) i limiti complessivi ivi stabiliti”.

Il comma 1 lettera b) introduce, per la prima volta, agevolazioni fiscali per i “buoni TPL”, stabilendo che le somme rimborsate dal datore di lavoro o le spese direttamente sostenute da quest’ultimo per l’acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari non concorrano a formare reddito di lavoro dipendente, analogamente a quanto già oggi avviene per i “buoni pasto”.

A tal fine all’articolo 51 in materia di “Determinazione del reddito di lavoro dipendente”, comma 2 (somme che non concorrono a formare reddito imponibile), dopo la lettera d) viene inserita una nuova lettera d-bis) prevedendo che non concorrono a formare il reddito le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari.

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