Si segnala una recente sentenza della Corte dei Conti della Liguria, secondo cui l’atto deliberativo di acquisizione della partecipazione deve essere inviato alla Corte dei conti “a fini conoscitivi” e potrà essere congruamente valutato e utilizzato nelle forme di controllo successivo, gestionale e finanziario, ivi compresa l’eventuale congruenza degli acquisti posti in essere con l’adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate.