La Corte dei conti del Veneto, ha ribadito che, laddove una legge regionale preveda nuovi o maggiori oneri a carico della finanza di altre amministrazioni pubbliche, anche attraverso il conferimento di nuove funzioni, è necessario che la stessa preveda le risorse (congrue ed adeguate) destinate alla loro copertura, affinché l’attribuzione non determini squilibri di bilancio negli enti assegnatari delle funzioni.