Si segnala un recente parere dell’ANAC secondo cui agli accordi tra amministrazioni pubbliche che regolano la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici, non si applicano le norme del Codice degli appalti.
