Si segnala una recente sentenza del TAR della Sardegna secondo cui le cosiddette “amicizie” su Facebook sono del tutto irrilevanti ai fini dell’incompatibilità del componente la commissione di concorso poiché lo stesso funzionamento del social network consente di entrare in contatto con persone che nella vita quotidiana sono del tutto sconosciute. In ordine alle foto “scaricate” dal social network la conclusione non muta. Esse non valgono a provare alcuna “commensalità abituale” quale prevista dall’art. 51 c.p.c.