Si segnala una recente sentenza della Corte dei Conti della Liguria sull’obbligo di accantonamento di quote di bilancio, in correlazione a risultati gestionali negativi degli organismi partecipati, secondo cui tale obbligo, non comporta l’insorgenza a carico del comune socio, anche se unico, di un conseguente obbligo al ripiano di dette perdite o all’assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato.