1 Settembre, 2024

 20/03/2013 – La Corte Costituzionale non ha ritenuto ammissibile il ricorso della Regione Veneto in tema di Servizi pubblici locali con riferimento: alla  previsione secondo cui l’adozione di strumenti di tutela dell’occupazione costituisce elemento di valutazione dell’offerta; alla previsione secondo cui, a decorrere dal 2013, l’applicazione di esse da parte di Regioni, Province e Comuni costituisce elemento di valutazione della "virtuosità" degli stessi enti, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011; alla previsione dell’ attribuzione di finanziamenti concessi a valere su risorse pubbliche statali prioritariamente agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali, ovvero ai relativi gestori del servizio, selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica o di cui comunque l’Autorità di regolazione competente abbia verificato l’efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall’Autorità stessa; alla previsione dell’assoggettamento delle società affidatarie in house al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall’articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008.

 il contenuto è riservato

Vai alla pagina di Login “Login

Vai alla barra degli strumenti