1 Settembre, 2024
Proroga stato di emergenza

DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125

Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita’
operativa del sistema di allerta COVID, nonche’ per l’attuazione
della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (20G00144)
(GU n.248 del 7-10-2020)
Vigente al: 8-10-2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno
2020, che modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento
del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui e’ noto che
possono causare malattie infettive nell’uomo e che modifica la
direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione;
Tenuto conto che l’organizzazione mondiale della sanita’ ha
dichiarato la pandemia da COVID-19;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di adottare adeguate
e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione
del predetto virus;
Considerato che la curva dei contagi in Italia dimostra che
persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di
dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le condizioni
oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e
urgenti dirette a contenere la diffusione del virus;
Considerata la straordinaria necessita’ e urgenza di dare
attuazione alla citata direttiva (UE) 2020/739, entro il termine di
recepimento fissato per la data del 24 novembre 2020;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di prorogare i
termini di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e
al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ e urgenza di
assicurare la continuita’ operativa del sistema di allerta COVID;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 ottobre 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
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Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19
1. All’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 gennaio 2021»;
b) al comma 2, dopo la lettera hh) e’ aggiunta la seguente:
«hh-bis) obbligo di avere sempre con se’ dispositivi di protezione
delle vie respiratorie, con possibilita’ di prevederne
l’obbligatorieta’ dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle
abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei
casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze
di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di
isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza
dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le
attivita’ economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche’
delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi
da detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attivita’ sportiva;
2) i bambini di eta’ inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilita’ incompatibili con
l’uso della mascherina, nonche’ coloro che per interagire con i
predetti versino nella stessa incompatibilita’.».
2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 16, le parole «, ampliative o
restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo
articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive rispetto a
quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli
casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e
d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»;
b) all’articolo 3, comma 1, le parole «15 ottobre 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».
3. Al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 3, le parole: «15 ottobre 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) all’Allegato 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il numero 16 e’ inserito il seguente: «16-bis Articolo
87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;
2) il numero 18 e’ sostituito dal seguente: «18 Articolo 101,
comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;
3) dopo il numero 19 e’ inserito il seguente: «19-bis Articolo
106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;
4) dopo il numero 24 e’ inserito il seguente: «24-bis Articolo
4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40»;
5) i numeri 28 e 29 sono soppressi;
6) dopo il numero 30-bis sono inseriti i seguenti:
«30-ter Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
30-quater Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77»;
7) dopo il numero 33 e’ inserito il seguente: «33-bis Articolo
221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
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8) dopo il numero 34 e’ aggiunto il seguente: «34-bis Articolo
35 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104».
4. All’articolo 87, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole: «del comma 1, primo periodo,» sono sostituite dalle
seguenti: «dei commi 6 e 7».
Art. 2
Continuita’ operativa del sistema di allerta COVID
1. All’articolo 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al solo
fine indicato al comma 1, previa valutazione d’impatto ai sensi
dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679, e’ consentita
l’interoperabilita’ con le piattaforme che operano, con le medesime
finalita’, nel territorio dell’Unione europea.»;
b) al comma 6, le parole: «dello stato di emergenza disposto con
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque
non oltre il 31 dicembre 2020,» sono sostituite dalle seguenti:
«delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla
diffusione del COVID-19 anche a carattere transfrontaliero,
individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre
2021,».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di
euro per l’anno 2021, si provvede con le risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 3
Proroga di termini in materia di nuovi trattamenti di cassa
integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in
deroga
1. I termini di cui all’articolo 1, commi 9 e 10, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell’economia», sono differiti al 31 ottobre 2020.
Art. 4
Attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3
giugno 2020, concernente l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco
degli agenti biologici di cui e’ noto che possono causare malattie
infettive nell’uomo
1. All’allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
nella sezione VIRUS, dopo la voce: «Coronaviridae – 2» e’ inserita la
seguente: «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2
(SARS-CoV-2)(0a) – 3»; la nota 0a) e’ cosi’ formulata: «0a) In linea
con l’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva
2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di
laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2
deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure
equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro
propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un
laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell’aria
inferiore a quella atmosferica.».
Art. 5
Ultrattivita’ del decreto del Presidente
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del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020
1. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del
decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 15 ottobre
2020, continuano ad applicarsi le misure previste nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2020, n. 222, nonche’
le ulteriori misure, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera hh-bis),
del decreto-legge n. 19 del 2020, come introdotta dal presente
decreto, dell’obbligo di avere sempre con se’ un dispositivo di
protezione delle vie respiratorie, nonche’ dell’obbligo di indossarlo
nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i
luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche
del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo
continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non
conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida
anti-contagio previsti per le attivita’ economiche, produttive,
amministrative e sociali, nonche’ delle linee guida per il consumo di
cibi e bevande, ma con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attivita’ sportiva;
b) per i bambini di eta’ inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilita’ incompatibili con
l’uso della mascherina, nonche’ per coloro che per interagire con i
predetti versino nella stessa incompatibilita’.
Art. 6
Copertura finanziaria
1. All’attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, a eccezione di quanto
previsto dal comma 2.
2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al n. 34-bis
dell’allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, come
modificato dal presente decreto, e’ autorizzata per l’anno 2020
l’ulteriore spesa di euro 6.197.854 di cui euro 1.365.259 per il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.832.595
per gli altri oneri connessi all’impiego del personale. Alla
copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui
all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 7 ottobre 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
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Speranza, Ministro della salute

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 ottobre 2020

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili. (20A05463)
(GU n.248 del 7-10-2020)
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 7 ottobre 2020
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020
con la quale e’ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e con la quale
sono stati stanziati euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le
emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e’ stata
adottata per fronteggiare situazioni che per intensita’ ed estensione
richiedono l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020 con
la quale lo stanziamento di risorse di cui all’art. 1, comma 3, della
sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
e’ integrato di euro 100.000.000,00 a valere sul Fondo per le
emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del richiamato
decreto legislativo n. 1 del 2018;
Visto in particolare l’art. 122, comma 9, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020 n. 27 che prevede, tra l’altro, che con delibera del
Consiglio dei ministri vengono stanziate apposite risorse
finanziarie, in favore del Commissario straordinario per l’attuazione
e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera
del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, per l’acquisizione dei
beni e per le attivita’ di cui al medesimo art. 122, a valere sul
Fondo emergenze nazionali di cui all’art. 44 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2020 con
la quale e’ stato disposto uno stanziamento di euro 450.000.000,00, a
valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma
1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, in favore del
Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle
misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza
epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei
ministri 31 gennaio 2020;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2020 con
la quale e’ stato disposto un ulteriore stanziamento di euro
900.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui
all’art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del
2018, in favore del Commissario straordinario per l’attuazione e il
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta… 08/10/2020

coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto
dell’emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con
la quale il predetto stato di emergenza e’ stato prorogato fino al 15
ottobre 2020;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell’
8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n.
651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo
2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del
29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020,
nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile
2020 e n. 669 del 24 aprile 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680
dell’11 giugno 2020, n. 693 del 17 agosto 2020 e n. 705 del 2 ottobre
2020, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili»;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale»;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia»;
Considerato che il Comitato tecnico-scientifico di cui
all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32
dell’8 febbraio 2020, con parere del 5 ottobre 2020, ha ritenuto «che
esistano oggettive condizioni per il mantenimento delle misure
contenitive e precauzionali adottate con la normativa emergenziale,
la quale, altresi’, puo’ fornire strumenti agili e rapidamente
attivabili per affrontare adeguatamente incipienti condizioni di
criticita’» legate al contesto emergenziale in rassegna;
Considerato che sebbene le misure finora adottate abbiano permesso
un controllo efficace dell’infezione, l’esame dei dati epidemiologici
dimostra che persiste una trasmissione diffusa del virus e che
pertanto l’emergenza non puo’ ritenersi conclusa;
Vista la nota prot. n. 72 del 6 ottobre 2020 con cui il Ministro
della salute ha trasmesso l’estratto del verbale del 5 ottobre 2020
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta… 08/10/2020

del Comitato tecnico-scientifico e ha chiesto di considerare
un’ulteriore proroga dello stato di emergenza, dichiarato con
delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29
luglio 2020;
Considerato che risultano tutt’ora in corso gli interventi per il
superamento del contesto di criticita’ e che risulta attuale la
necessita’ di adottare le opportune misure volte all’organizzazione e
realizzazione degli interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione di cui all’art. 25, comma 2, lettera a) del decreto
legislativo n. 1 del 2018, nonche’ di quelli diretti ad assicurare
una compiuta azione di previsione e prevenzione;
Considerato che l’attuale contesto di rischio impone la
prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario ed urgente
intraprese, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili
situazioni di pregiudizio per la collettivita’ presente sul
territorio nazionale;
Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che
pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti
dall’art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018,
per la proroga dello stato di emergenza;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Delibera:
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per
gli effetti dall’art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del
2018, e’ prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
La presente delibera sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 7 ottobre 2020
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte
*** ATTO COMPLETO *** Page 3 of 3

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta…

 

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