1 Settembre, 2024

“Con decisione unanime, Governo, Regioni, Province e Citta’ metropolitane hanno approvato oggi i costi standard per il trasporto pubblico locale”. E’ il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, ad annunciarlo al termine della Conferenza unificata. Secondo il Ministro, si tratta di “un passaggio storico, atteso da decenni, che, insieme a tutte le misure adottate in modo condiviso per migliorare il trasporto pubblico locale, potranno garantire servizi piu’ equi da Nord a Sud, in tutto il Paese”.

Riportiamo, nel seguito, anche la bozza di decreto e gli emendamenti.

Il costo standard, spiega il Ministero, riflette il costo del servizio, opportunamente specificato ed erogato a prestabiliti livelli di qualita’, assumendo condizioni operative efficienti. Le principali variabili prese in considerazione per la definizione del modello sono la velocita’ commerciale, la quantita’ di servizio offerta (bus-km di servizio o posto a sedere-km di servizio) e il grado di ammodernamento del parco rotabile. Il riconoscimento degli ammortamenti del materiale rotabile, in particolare, rappresenta un elemento di assoluta novita’, al fine di remunerare tutti i fattori produttivi necessari alla fornitura di servizi di Tpl e garantire il rinnovo periodico del mezzi. Il costo standard, prosegue il Ministero, non e’ un numero ma una
funzione che tiene conto delle diverse specificita’ di produzione e delle condizioni di domanda delle aree piu’ deboli del paese. Esso dipende anche da altri fattori, quali ad esempio, dalla qualita’ del materiale rotabile e, per le metropolitane, ad esempio, dal numero degli impianti di traslazione e dalle ore di apertura delle stazioni. Il meccanismo elaborato prevede un’applicazione graduale: per il primo anno di applicazione, infatti, solo il 10% dell’importo del Fondo sara’ ripartito in base al decreto. Negli anni successivi la quota sara’ progressivamente incrementata del 5% per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento a regime. Inoltre, nel primo triennio, l’utilizzo del costo standard non potra’ comunque determinare, per ciascuna Regione, una riduzione annua superiore al 5% della quota di riparto del Fondo attribuita in base a tale criterio. Infine, con gli opportuni margini di flessibilita’, necessari alla luce delle peculiarita’ che caratterizzano ciascuna tipologia di
servizio e le condizioni di domanda particolarmente debole che caratterizzano alcune aree del paese, il costo standard sara’ adottato quale elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base d’asta.

Bozza di Decreto Costi standard

Emendamenti

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