26/11/2016 – Si segnala una recente sentenza della Corte dei Conti Sezione Emilia Romagna secondo cui la razionalizzazione delle partecipazioni posta in essere da un ente pubblico, per quanto efficace, non esclude comunque l’obbligo di rispettare il tetto imposto dal legislatore statale per i compensi degli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni.