23/06/2016 – Si segnala una recente sentenza del Consiglio di Stato secondo cui, fermo restando l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle proprie dipendenze, il nuovo gestore del servizio può collocarne alcuni in altri contratti da esso eseguiti (e anche ricorrere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge allorché in esubero) quando nell’organizzazione prefigurata per quello in contestazione gli stessi risultino superflui.