27 Luglio, 2024

Pubblichiamo il Decreto ministeriale su mancati ricavi e sovracompensazioni.

 

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

 

di concerto con

 

Il Ministro dell’economia e delle finanze

 

Visto l’articolo 200, comma 1, del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che istituisce un fondo (di seguito “Fondo”) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi al servizio di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio;

 

Visto l’articolo 200, comma 2, del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento delle compensazioni in argomento;

 

Considerato che con il  decreto del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 340, dell’11 agosto 2020, sono stati stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione dei minori ricavi alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale ed è stata ripartita una quota  pari ad euro 412.465131,78 a titolo di anticipazione per le finalità previste dall’articolo 200, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020;

 

Visto l’articolo 44, comma 1, del decreto legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che rifinanzia per l’importo di 400 milioni di euro, per l’anno 2020, la dotazione del “Fondo” e prevede che dette risorse possono essere utilizzate, anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all’attuazione delle misure di contenimento derivanti dall’applicazione delle Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore all’80 per cento della capacità;

 

Visto il decreto interministeriale n. 541, del 3 dicembre 2020, con il quale, in attuazione dell’art. 44, comma 1 bis, del decreto legge n. 104 del 2020, a valere sulla quota di rifinanziamento del “Fondo”, sono state ripartite tra le regioni, le province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale risorse pari ad euro 100.000.000,00 a titolo di ulteriore anticipazione per la compensazione minori ricavi al 31 dicembre 2020; 

 

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 33, del 27 gennaio 2021,  sono state ripartite tra le regioni, le province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale  risorse pari a euro 324.708.049,45 per la compensazione mancati ricavi al 31 dicembre 2020 comprensivi delle risorse pari ad euro 237.173181,24 euro stanziate dall’articolo 44, comma 1, del decreto legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per i servizi aggiuntivi e non utilizzate al 31 dicembre 2020 per tale finalità nonché delle risorse residue, non ancora ripartite, pari a 87.534.868,21 euro di cui all’articolo 200, comma 1, del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

 

Visto l’articolo 22-ter del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176 che incrementa di 390 milioni di euro per l’anno 2021 la dotazione del  “Fondo ex art. 200” e prevede che dette risorse,  nel limite di 190 milioni di euro, possono essere utilizzate anche per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale occorrenti nell’anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all’attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID 19 abbiano avuto un riempimento superiore  a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore all’atto dell’emanazione del decreto di cui al comma 3;

 

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 61 del 4 febbraio 2021, con il quale in attuazione dell’articolo 22-ter del decreto legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito con modificazioni,  dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono state  ripartite  a titolo di anticipazione per la compensazione mancati ricavi per il periodo 23 febbraio 2020-31 gennaio 2021, risorse pari ad euro 100 milioni di euro;

 

Visto l’articolo 29 del decreto legge n. 41, del 22/03/2021, che ha incrementato la dotazione del fondo di cui all’articolo 200, comma 1, del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, destinando 800 milioni di euro   a compensare la riduzione dei ricavi tariffari subita  nel 2020 e 2021  con priorità  per il periodo che va  dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020;

 

 

Considerato che il decreto del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 340, dell’11 agosto 2020, prevede all’articolo 4, comma 1, il termine del 31 luglio 2021 per l’acquisizione dei dati istruttori necessari a procedere alle compensazioni in argomento;

 

 

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 334, del 17 agosto 2021, con il quale è stato differito il termine del 31 luglio 2021 al 15 settembre 2021;

 

 

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n.449, con il quale il termine dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 340, dell’11 agosto 2020 è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2021;

 

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 489 del 2/12/2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 24/12/2021 al n. 3165, con il quale sono state definite le modalità di erogazione dei contributi alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale;

 

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 546 del 31/12/2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 26/01/2022 al n. 108, con il quale sono state ripartite integralmente a titolo di saldo compensazione minori ricavi tariffari 2020 e di anticipazione compensazione minori ricavi tariffari 2021 le risorse stanziate nel bilancio dello Stato, per tale finalità, a tutto il 31 dicembre 2021.

 

CONSIDERATA la necessità di semplificare le procedure di erogazione in argomento al fine di non generare criticità finanziarie alle aziende in parola;

 

CONSIDERATA la nota n. 1904 del 17 marzo 2022, con la quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, premettendo che ai sensi del Regolamento UE n. 1370/2007, l’effettiva erogazione dei contributi alle imprese affidatarie e ai titolari degli introiti da tariffa è subordinata alla verifica, da parte degli enti committenti, di eventuali sovra-compensazioni, chiede, tuttavia, di erogare immediatamente, a titolo di anticipazione, il 90% delle risorse assegnate con i citati decreti interministeriali n. 489/2021 e n. 546/2021, al fine di far fronte alla grave crisi di liquidità che interessa le aziende di TPL e di effettuare la doverosa verifica delle sovra-compensazioni sul biennio 2020-21 e non solo sul 2020;

 

 

RITENUTO di poter accogliere la richiesta della Conferenza delle regioni e province autonome tenuto conto dell’interesse di salvaguardare la stabilità delle aziende di TPL e, conseguentemente, la continuità del servizio pubblico di trasporto; 

 

 

 

Vista l’Intesa della Conferenza Unificata del ……

 

 

 

DECRETA

 

 

Art. 1

 

(Verifica delle sovracompensazioni – integrazione della procedura prevista dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 489 del 2/12/2021) 

 

 

 

 

1. Al fine di evitare sovracompensazioni, la verifica degli equilibri contrattuali, prevista dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 489, del 2/12/2021, può essere effettuata, entro il 31 ottobre 2022, dall’Ente affidante complessivamente  per gli anni 2020 e 2021, anche tenendo conto dei corrispettivi dei contratti di servizio e delle compensazioni minori ricavi tariffari riconosciuti alle aziende di trasporto pubblico locale e regionale. 

 

 

2. Nel caso in cui l’Ente affidante eserciti la facoltà di cui al comma precedente, alle aziende interessate può essere erogata a titolo di anticipazione, il 90% delle risorse complessivamente assegnate con i decreti interministeriali n. 489 e n. 546 del 2021 citati in premessa, determinate sulla base dei dati aziendali utilizzati per l’istruttoria prevista all’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 340, dell’11 agosto 2020.

 

3. La quota residua del contributo riconosciuto può essere erogato solo a seguito delle verifiche di cui al comma 1.

 

 

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