22 Ottobre, 2024

Ancora una volta è stata la Corte Costituzionale che ,sostituendosi al legislatore, ha fatto chiarezza sui dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla Regione Veneto sulla natura del Fondo per il finanziamento del TPL ponendo così fine a una situazione di conflittualità istituzionale che , già all’indomani della proposta istitutiva. si era manifestata in tutta la sua importanza . Le regioni, oltre alla lamentata insufficienza e incertezza delle risorse, contestavano, infatti, il vincolo della destinazione delle risorse considerandolo una violazione sia dell’art. 117 Cost. che disciplina il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione che dell’art. 119 Cost. che disciplina l’autonomia finanziaria regionale.

La Corte con la sentenza n. 273/2013 ha fugato ogni dubbio. Il provvedimento, in presenza della mancata determinazione del livello essenziale delle prestazioni del trasporto pubblico locale e del livello adeguato di servizio, previsti dalla legge n. 42 del 2009, si giustifica con l’esigenza di assicurare la garanzia di uno standard di omogeneità nella fruizione del servizio su tutto il territorio nazionale attraverso il costante concorso del legislatore statale al finanziamento del tpl

Siffatti interventi si configurano, afferma la Corte , come portato temporaneo della perdurante in attuazione dell’art. 119 Cost. e di imperiose necessità sociali, indotte anche dalla attuale grave crisi economica nazionale e internazionale che ben possono tutt’oggi essere ritenute giustificazioni sufficienti per legittimare l’intervento del legislatore statale limitativo della competenza legislativa residuale delle Regioni nella materia del trasporto pubblico locale, allo scopo, appunto, di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti tutelati dalla Costituzione stessa

Tuttavia, l’esito della sentenza che ,per i determinanti effetti sul sistema, ha, tenuto con il fiato sospeso il mondo dei trasporti, non e’ sufficiente ad assicurare al settore le condizioni per un sua effettiva riforma.

Superato lo scoglio della legittimità delle norme rimane in piedi il controverso tema dell’entità delle risorse necessarie a garantire un livello di servizi adeguato alle esigenze di mobilità dei cittadini

Il braccio di ferro Stato/Regioni continua, quindi, sul disegno delle legge di Stabilità Le Regioni ,infatti, sono piuttosto critiche sui provvedimenti previsti a favore del settore e chiedono risorse aggiuntive finalizzate ai piani di investimento, da tener distinte da quelle a copertura dei costi di servizio, per poter garantire più facilmente il raggiungimento di quegli indicatori di efficienza previsti dall’art. 16-bis come il numero di viaggiatori e i ricavi da traffico, dai quali dipende l’erogazione di parte delle risorse del Fondo TPL stesso.

a.s.

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