Ecco le conclusioni dell’Avvocato Generale Maciej Szpunar, 11 maggio 2017, n. C-434/15, secondo cui un servizio (UBER) consistente nel mettere in contatto, attraverso un software per telefoni cellulari, potenziali passeggeri e conducenti che offrono prestazioni individuali di trasporto urbano a richiesta, non costituisce un servizio della società dell’informazione ma deve essere qualificato come servizio nel settore dei trasporti.